CONCORDATO PREVENTIVO: QUANDO SI BLOCCANO LE AZIONI ESECUTIVE?

23/09/2025

Il Tribunale di Milano ha chiarito un punto cruciale: l’accesso al concordato preventivo non blocca automaticamente le azioni esecutive come in passato.

⚖️ COSA È CAMBIATO:
• Prima (art. 168 L.F.): blocco automatico delle azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso fino all’omologa definitiva
• Oggi (art. 54 CCII): l’inibitoria è solo su richiesta del debitore tra le misure protettive

📋 IL CASO MILANO:
Una società in concordato omologato si oppone con successo all’azione esecutiva di un ente pubblico per violazioni del Codice della strada. Il Tribunale accoglie l’opposizione perché:
✅ I crediti erano anteriori alla domanda di concordato
✅ Un terzo aveva assunto l’intero passivo concordatario
✅ L’ente pubblico deve rispettare gli effetti del concordato

🎯 PRINCIPIO CHIAVE:
Anche dopo l’omologa, i creditori anteriori possono agire solo per la quota esdebitata e nei tempi del piano concordatario (art. 117 CCII).

La protezione del patrimonio aziendale rimane, ma ora è “à la carte” e non più automatica.

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