
Il concordato semplificato, introdotto dal Codice della crisi d’impresa, rappresenta un importante strumento per l’imprenditore che ha fallito il tentativo di risanamento tramite composizione negoziata. Tuttavia, non è un’opzione automatica: il Tribunale di Bologna ha recentemente ribadito che per accedervi non basta una generica attestazione di buona fede e correttezza da parte dell’esperto. Serve invece una relazione dettagliata, coerente e fondata sui fatti.
Il caso affrontato dalla giurisprudenza evidenzia che, per essere ammissibile, la domanda deve basarsi su:
- una descrizione concreta delle trattative svolte,
- delle interlocuzioni effettive con i creditori,
- delle iniziative proposte per il risanamento,
- e delle ragioni del fallimento del confronto.
Il tribunale ha anche chiarito che, pur in assenza di colpa, il ritardo nell’attivazione delle trattative può costituire un ostacolo, contrastando con l’obbligo di tempestività sancito dal Codice. È quindi fondamentale che l’esperto agisca con puntualità e rediga una relazione strutturata e verificabile, pena l’inammissibilità del ricorso al concordato semplificato.
Questo orientamento conferma che il concordato semplificato non è un salvagente automatico, ma uno strumento che richiede rigore, chiarezza e serietà nella conduzione delle trattative e nella documentazione prodotta.