
La recente ordinanza del Tribunale di Napoli del 6 maggio 2025 ha fornito un importante chiarimento sulla distinzione tra vendita di immobili strumentali e cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa, delineando con precisione i confini applicativi dell’articolo 22, comma 1, lettera d, del Codice della crisi d’impresa.
La posizione dell’esperto e la riqualificazione dell’operazione
L’elemento decisivo della vicenda è rappresentato dalla posizione assunta dall’esperto nominato nella composizione negoziata. Durante la discussione innanzi al giudice delegato, il professionista ha chiarito che l’istanza non poteva essere ricondotta all’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa, atteso che la cessione di un cespite immobiliare non può equipararsi a quella di un compendio aziendale.
L’esperto ha evidenziato come l’azienda, secondo la definizione codicistica, costituisca un’universalità di mobili organizzati per l’esercizio dell’impresa, mentre la vendita di un singolo immobile, seppur strumentale, non integra tale fattispecie. La corretta qualificazione giuridica dell’operazione doveva pertanto ricondursi alla disciplina degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, per l’esecuzione dei quali l’articolo 21, comma 3, del Codice della crisi impone la preventiva informativa scritta all’esperto.
I principi giurisprudenziali consolidati
La decisione del Tribunale partenopeo si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha chiarito i requisiti per la configurazione della cessione d’azienda. Come affermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 2610 del 29 gennaio 2024, deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta a diverso regime.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato, con la recente ordinanza n. 33109 del 18 dicembre 2024, che per qualificare il trasferimento come cessione d’azienda o di ramo d’azienda non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, ma occorre verificare se nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione che costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa.
I principi giurisprudenziali consolidati
La decisione del Tribunale partenopeo si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha chiarito i requisiti per la configurazione della cessione d’azienda. Come affermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 2610 del 29 gennaio 2024, deve qualificarsi quale cessione di azienda una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere sottoposta a diverso regime.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato, con la recente ordinanza n. 33109 del 18 dicembre 2024, che per qualificare il trasferimento come cessione d’azienda o di ramo d’azienda non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, ma occorre verificare se nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione che costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa.
Le implicazioni procedurali nella composizione negoziata
La distinzione operata dal Tribunale di Napoli assume particolare rilevanza nell’ambito della composizione negoziata, dove la corretta qualificazione degli atti determina l’applicazione di discipline procedurali differenziate. Mentre la cessione d’azienda richiede l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 22, la vendita di singoli beni immobili rientra nella gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa che l’imprenditore conserva durante le trattative, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Codice della crisi.
L’imprenditore mantiene infatti la facoltà di compiere atti di straordinaria amministrazione, dovendo però informare preventivamente l’esperto per iscritto. Quest’ultimo, quando ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo, potendo eventualmente iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
La tutela dei creditori e la par condicio
Un aspetto centrale della vicenda riguarda la tutela degli interessi creditòri. L’esperto ha rappresentato l’opportunità che il prezzo della vendita fosse trasferito su un conto corrente all’ordine dell’esperto medesimo, per essere custodito sino al completamento delle verifiche in ordine alla concreta realizzabilità del risanamento, per poi essere destinato al pagamento dei creditori nel rispetto della regola di priorità assoluta.
La debitrice ha manifestato il proprio impegno a vincolare il prezzo per la vendita dell’immobile su un conto corrente a garanzia del pagamento dei creditori nel rispetto della par condicio, dimostrando come anche nella vendita di singoli beni sia possibile assicurare la tutela degli interessi creditòri attraverso meccanismi di garanzia appropriati.
Riflessioni conclusive
La decisione del Tribunale di Napoli offre un contributo significativo alla definizione dei confini applicativi della disciplina della composizione negoziata, chiarendo che la strumentalità di un bene all’attività aziendale non è di per sé sufficiente a configurare una cessione d’azienda quando si tratti della vendita di un singolo cespite immobiliare.
La corretta qualificazione giuridica degli atti assume particolare importanza nelle procedure di risanamento, dove la distinzione tra cessione aziendale e vendita di singoli beni determina l’applicazione di regimi procedurali e autorizzatori differenziati. L’orientamento espresso dal giudice partenopeo contribuisce a fornire maggiore certezza agli operatori del diritto e agli imprenditori che si trovano ad affrontare situazioni di crisi, delineando con chiarezza i percorsi procedurali da seguire per la realizzazione di operazioni di dismissione patrimoniale funzionali al risanamento aziendale.