
La gestione della crisi d’impresa attraverso la composizione negoziata continua a sollevare questioni delicate, soprattutto nei rapporti con gli istituti di credito.
Una recente ordinanza del Tribunale di Bologna (6 giugno 2024) ha affrontato il tema della sospensione unilaterale delle linee di credito da parte delle banche in pendenza della procedura.
Il giudice ha stabilito che:
- La semplice istanza di accesso alla composizione negoziata non costituisce giusta causa per la revoca o sospensione delle linee di credito;
- La banca deve motivare adeguatamente l’interruzione del supporto finanziario, rivalutando il merito creditizio nel complesso;
- In assenza di giustificazioni concrete, l’interruzione improvvisa può determinare la responsabilità della banca per violazione dei principi di buona fede e correttezza;
- Il mantenimento delle linee di credito è considerato elemento fondamentale per la riuscita del piano di risanamento e per la continuità aziendale.
Il Tribunale ha quindi concesso la misura cautelare inibitoria, impedendo la sospensione non motivata delle linee operative, a tutela del percorso negoziale e delle prospettive di rilancio dell’impresa.
Conclusione:
Si rafforza così l’idea che la composizione negoziata richiede la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Per le banche, ciò significa adottare un approccio prudente e motivato, evitando decisioni automatiche che possano compromettere la sopravvivenza dell’impresa in crisi.