
Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (n. 113/2025) ha segnato un importante passo avanti per le associazioni professionali senza personalità giuridica: non sono tenute al pagamento dell’Irap. Il principio stabilito equipara tali associazioni ai singoli professionisti persone fisiche, già esonerati dall’imposta grazie alla Legge di Bilancio 2022.
Il caso nasce da un ricorso presentato da un’associazione notarile, che aveva chiesto il rimborso dell’Irap versata. La Corte ha riconosciuto che le associazioni tra professionisti, per loro natura, non alterano la titolarità dei rapporti giuridici individuali e non svolgono attività autonomamente organizzata. L’incarico del cliente è personale e nominativo: l’associazione rappresenta solo una forma di collaborazione interna, priva di soggettività giuridica propria.
Secondo i giudici, escludere queste realtà dall’esonero comporterebbe una disparità di trattamento incostituzionale, violando i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Una visione che rafforza la tutela del lavoro autonomo e valorizza la libera professione.
È una pronuncia destinata ad avere effetti rilevanti anche per altre categorie professionali associate, che potranno rivendicare la stessa esenzione e chiedere il rimborso dell’Irap indebitamente pagata.