
La Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 39154/2025, ha fornito importanti chiarimenti sui presupposti applicativi della nuova causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di IVA e ritenute, introdotta dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario.
I principi consolidati dalla Suprema Corte:
La non punibilità può essere riconosciuta solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. Il criterio temporale della sopravvenienza è decisivo: la crisi deve insorgere dopo che il contribuente ha incassato l’IVA o trattenuto le ritenute.
L’onere probatorio a carico del contribuente:
Spetta al contribuente indicare gli elementi specifici e le circostanze comprovanti la sua estraneità alla crisi di liquidità, nonché la posteriorità della stessa all’incasso dell’imposta. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui la Cassazione penale n. 5152/2024, “occorre in particolare la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie al puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il patrimonio personale”.
Le cause tipizzate di crisi:
La crisi di liquidità deve derivare da cause specifiche: insolvenza o sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della pubblica amministrazione, non esperibilità di azioni idonee a superare la crisi.
Applicazione retroattiva ma rigorosa:
Pur ammettendo l’operatività retroattiva della causa di non punibilità come disposizione più favorevole al reo, la Corte sottolinea che non opera automaticamente per il solo fatto che l’impresa versi in difficoltà economiche, ma richiede una dimostrazione rigorosa della genesi, natura e collocazione temporale della crisi.
Nel caso esaminato, la cancellazione dalla white list e lo stato di liquidazione erano intervenuti dopo l’omissione del versamento, quindi non potevano aver inciso sulla sua esigibilità originaria.



