
Il punto sulla posizione dell’Agenzia delle Entrate
I primi dati 2025 sulla gestione delle crisi d’impresa evidenziano un uso sempre più diffuso dei nuovi strumenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Ccii, D.lgs. 14/2019): Composizione negoziata della crisi, Concordato preventivo semplificato e Liquidazione controllata. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con tre recenti interpelli (n. 177, 178 e 179), nega l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le procedure tradizionali.
Nessuna detassazione per le sopravvenienze attive nel CPS
Il Concordato preventivo semplificato, pur essendo strutturalmente simile a quello ordinario, non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 88, comma 4-ter del TUIR. L’Agenzia considera tassabili le sopravvenienze attive, rigettando l’analogia funzionale sostenuta dai contribuenti.
Plusvalenze tassate nella Composizione negoziata
Anche le cessioni d’azienda effettuate durante una procedura di Composizione negoziata non beneficiano dell’esenzione da plusvalenze prevista dall’art. 86, comma 5, TUIR. La motivazione? Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non estensibili per via analogica.
Liquidazione controllata: niente maxi-periodo fiscale
Infine, il regime del maxi-periodo previsto dall’art. 183 TUIR non è applicabile alla Liquidazione controllata per soggetti non fallibili. Secondo l’Agenzia, solo la liquidazione giudiziale e la coatta amministrativa possono usufruirne.
Conclusione
L’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria è chiaro: rigido formalismo, senza aperture interpretative, nonostante la vicinanza funzionale tra i nuovi strumenti e quelli già previsti dalle norme agevolative. Un ostacolo non da poco per le imprese che cercano di uscire dalla crisi con strumenti più flessibili e snelli.