“Composizione negoziata”

29/05/2025

Il numero delle cessioni d’azienda nell’ambito della composizione negoziata è in crescita, un fenomeno che si può in parte attribuire all’articolo 22, comma 1-bis, del Codice della crisi d’impresa. Questo articolo consente il perfezionamento della cessione anche dopo la chiusura della procedura, se tale possibilità è prevista espressamente nel provvedimento autorizzativo del tribunale o nella relazione finale dell’esperto.

Tuttavia, permangono dubbi sull’effettiva possibilità per il tribunale di autorizzare una cessione quando il percorso di risanamento non sia ancora definito e sia in fase di trattativa. L’ordinanza del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2025 ha stabilito che l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda è possibile anche prima di raggiungere un accordo, evidenziando l’importanza della continuità aziendale. I giudici hanno sottolineato come la cessione possa prevenire la dispersione dei valori legati all’attività e l’aggravarsi delle perdite.

In contrasto, il Tribunale di Ancona ha adottato un approccio più prudente, autorizzando la cessione sotto condizione sospensiva dell’omologa di un accordo di ristrutturazione con i creditori. I giudici hanno ritenuto che il coinvolgimento delle Agenzie fiscali non fosse obbligatorio per le composizioni negoziate anteriori all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 23.

Questa divergenza di approcci suggerisce che esistono due modalità operative per la cessione di azienda in contesti di risanamento incerto. Da un lato, si valorizza la continuità aziendale e il vantaggio per i creditori, anche in caso di fallimento successivo; dall’altro, si subordinano gli effetti al buon esito di un accordo di ristrutturazione.

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