Concordato Preventivo Biennale e ISA: Nessun Adeguamento Possibile dopo l’Adesione

22/07/2025

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E/2025

La recente Circolare 11/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente una questione di particolare rilevanza per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025: l’impossibilità di procedere all’adeguamento dei ricavi e compensi attraverso il modello ISA.

Il documento di prassi stabilisce inequivocabilmente che per gli aderenti al CPB sussiste l’esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, con il conseguente obbligo di presentazione del modello esclusivamente ai fini statistici. Questa precisazione assume particolare rilevanza considerando che il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento di definizione anticipata del reddito imponibile che garantisce certezza fiscale al contribuente.

Gli Effetti del Concordato Preventivo Biennale sul Sistema ISA

L’adesione al concordato preventivo biennale produce effetti significativi sul regime fiscale del contribuente. In primo luogo, determina la fissazione del reddito sul quale assolvere le imposte, garantendo l’esclusione dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, purché non ricorrano le specifiche cause di decadenza previste dalla normativa.

Inoltre, l’adesione al CPB consente l’accesso integrale ai benefici premiali specifici del regime ISA, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, salvo quanto sopra specificato, l’adesione al concordato preventivo biennale non produce effetti diretti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La Questione dell’Adeguamento per Finalità IVA

Proprio in considerazione della limitata efficacia del CPB rispetto all’IVA, si era prospettata la possibilità di utilizzare l’indicazione di maggiori ricavi o compensi nel modello ISA (righi F3/H5) per migliorare il posizionamento del contribuente sul versante delle imposte indirette. L’obiettivo sarebbe stato quello di “aggiustare” il profilo del contribuente, se non in termini di copertura totale, almeno per assicurare un miglioramento del suo posizionamento anche per l’IVA.

Tuttavia, la Circolare 11/E/2025, pur non affrontando esplicitamente la questione, fornisce elementi interpretativi che conducono verso una soluzione negativa. L’affermazione secondo cui per gli aderenti al CPB l’ISA “di fatto non è applicabile” richiama un precedente dell’Agenzia delle Entrate emerso durante Telefisco 2022.

Il Precedente delle Esclusioni COVID e l’Analogia Interpretativa

In quel contesto, seppur tecnicamente diverso, l’Amministrazione finanziaria aveva specificato che in presenza di cause di esclusione dagli ISA di “matrice COVID” non sussisteva alcuna possibilità di elevare su base facoltativa i ricavi del contribuente esonerato. La ratio di tale orientamento non risiedeva nell’impossibilità tecnica di allinearsi con i dati degli indicatori, quanto piuttosto nell’inibizione di ogni utilizzo operativo dello strumento ISA quando la presentazione del modello avviene ai soli fini statistici.

L’analogia tra le due situazioni appare evidente: in entrambi i casi si configura una presentazione del modello ISA limitata alla finalità statistica, circostanza che, secondo la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate, preclude qualsiasi utilizzo operativo dello strumento, incluso l’adeguamento dei ricavi anche per finalità limitate all’imposta sul valore aggiunto.

Le Motivazioni dell’Adeguamento e i Limiti Normativi

È opportuno ricordare che le ragioni che potrebbero spingere un contribuente verso l’adeguamento dei ricavi nel modello ISA non si limitano necessariamente all’allineamento con i parametri degli indicatori. Spesso, infatti, l’esigenza nasce da motivazioni di carattere diverso, quali la necessità di elevare la base imponibile per migliorare il risultato della dichiarazione dei redditi in vista della richiesta di finanziamenti bancari, oppure per correggere in via postuma elementi non dichiarati nel corso del periodo d’imposta.

Tuttavia, nel caso specifico del concordato preventivo biennale, la natura stessa dello strumento e la sua finalità di definizione anticipata del reddito imponibile sembrano incompatibili con successive modifiche volontarie dei ricavi dichiarati, anche se limitate al solo ambito IVA.

Conclusioni e Prospettive Applicative

Alla luce dell’analisi condotta e dell’orientamento espresso nella Circolare 11/E/2025, deve concludersi che l’operazione di incremento dei ricavi o compensi (righi F3 o H5 del modello ISA) per il periodo d’imposta 2024, limitatamente ai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, non risulta attualmente consentita.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che la presentazione del modello ISA ai soli fini statistici, come previsto per gli aderenti al CPB, inibisce ogni utilizzo operativo dello strumento, in coerenza con la prassi amministrativa consolidata. Resta ferma la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa fornire ulteriori chiarimenti interpretativi su questa specifica questione, eventualmente differenziando il trattamento in base alle finalità dell’adeguamento.

I professionisti e i contribuenti interessati dovranno pertanto valutare attentamente le implicazioni di questa interpretazione nella pianificazione fiscale, considerando che l’adesione al concordato preventivo biennale, pur garantendo certezza e benefici premiali significativi, comporta una limitazione nella flessibilità gestionale degli adempimenti ISA.

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