
Il Tribunale di Milano ha chiarito un punto cruciale: l’accesso al concordato preventivo non blocca automaticamente le azioni esecutive come in passato.
⚖️ COSA È CAMBIATO:
• Prima (art. 168 L.F.): blocco automatico delle azioni esecutive dalla pubblicazione del ricorso fino all’omologa definitiva
• Oggi (art. 54 CCII): l’inibitoria è solo su richiesta del debitore tra le misure protettive
📋 IL CASO MILANO:
Una società in concordato omologato si oppone con successo all’azione esecutiva di un ente pubblico per violazioni del Codice della strada. Il Tribunale accoglie l’opposizione perché:
✅ I crediti erano anteriori alla domanda di concordato
✅ Un terzo aveva assunto l’intero passivo concordatario
✅ L’ente pubblico deve rispettare gli effetti del concordato
🎯 PRINCIPIO CHIAVE:
Anche dopo l’omologa, i creditori anteriori possono agire solo per la quota esdebitata e nei tempi del piano concordatario (art. 117 CCII).
La protezione del patrimonio aziendale rimane, ma ora è “à la carte” e non più automatica.