CONCORDATO SEMPLIFICATO: CASSAZIONE ESCLUDE RINUNCIA PREDEDUZIONE DA RISORSE ESTERNE

9/02/2026

La Cassazione civile, Sez. I, con sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha stabilito che la rinuncia dei soci alla prededuzione di finanziamenti precedentemente erogati durante la composizione negoziata non può essere qualificata come “risorsa esterna” ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019). La Suprema Corte ha chiarito che tale condotta abdicativa non costituisce il “quid pluris” aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore richiesto dalla norma, risolvendosi invece in una mera redistribuzione interna che non incrementa materialmente l’attivo disponibile. Il principio si allinea con la precedente Cassazione n. 22169/2024 e conferma l’interpretazione restrittiva della nozione di finanza esterna, che deve necessariamente consistere in apporti effettivi di nuova liquidità o altre utilità materiali esterne al patrimonio esistente. La decisione impone alle imprese di adottare strategie concordatarie basate su veri incrementi patrimoniali – quali versamenti di nuove somme, rinuncia integrale ai crediti o conversioni in equity con successivi apporti – per beneficiare della deroga all’absolute priority rule prevista dagli artt. 2740-2741 c.c. e ottenere l’omologazione del concordato semplificato con il requisito del 10% di incremento dell’attivo e del 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari.

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