
Il tema dell’escussione della garanzia del Medio Credito Centrale (MCC) continua a essere uno dei punti più controversi e discussi nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa. Sempre più spesso, le imprese ricorrono ai tribunali per chiedere la sospensione dell’escussione delle garanzie pubbliche, temendo che l’emersione di un credito privilegiato possa compromettere l’esito delle trattative in corso con i creditori.
Un recente caso deciso dal Tribunale di Bologna il 12 maggio 2025 offre spunti interessanti su come i giudici stanno affrontando il tema. Ecco cosa è successo e quali sono le implicazioni pratiche per chi opera nel settore.
Il Caso: Un Gruppo del Settore Automotive in Ristrutturazione
Protagonista della vicenda è un gruppo societario attivo nella vendita e riparazione di autoveicoli. Il piano di risanamento presentato prevedeva:
- la cessione di due rami d’azienda,
- e una fusione per incorporazione delle società controllate nella capogruppo.
Per proteggere le trattative con i creditori finanziari, le società hanno chiesto (e ottenuto inizialmente inaudita altera parte) una misura cautelare che inibisse l’escussione delle garanzie MCC. Il timore era che l’emersione di un credito privilegiato a favore del garante pubblico potesse alterare gli equilibri negoziali.
Il Parere del Tribunale: Prudenza e Sostanza
Il Tribunale ha adottato un approccio molto rigoroso. Pur riconoscendo che le misure cautelari possano essere utilizzate per evitare il deterioramento dell’assetto patrimoniale dell’impresa (come già affermato dal Tribunale di Milano nel dicembre 2024), ha ricordato un principio fondamentale: non basta il rischio astratto. È necessario dimostrare concretamente sia il fumus boni iuris (la validità della richiesta) sia il periculum in mora (il pericolo imminente).
In questo caso, il progetto di risanamento è stato ritenuto plausibile (fumus presente), ma mancava un pericolo concreto. Nessuna banca si era opposta alle trattative, e l’unico istituto creditore coinvolto aveva semplicemente dichiarato il proprio credito senza intraprendere azioni esecutive.
La Garanzia MCC: Un Ostacolo Solo Apparente?
Secondo i giudici, la sola presenza della garanzia MCC non è di per sé un elemento di disturbo per le trattative. Le imprese possono infatti formulare proposte transattive anche per i crediti garantiti, a condizione che siano coerenti con l’obiettivo del risanamento. Le banche, a loro volta, devono partecipare alle trattative secondo buona fede e con diligenza professionale, come richiesto anche dalla normativa vigente.
L’Elemento Decisivo: Le Disposizioni Operative del Fondo
Un punto chiave della decisione è il richiamo alle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (Parte VI, Sezione C.1.3), secondo cui la presentazione di un accordo transattivo interrompe i termini per l’escussione della garanzia. In altre parole, le banche possono sedersi al tavolo negoziale senza timore di perdere la copertura pubblica, evitando modifiche nella natura e titolarità del credito.
Conclusioni
Alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha revocato la misura cautelare inizialmente concessa. La decisione rappresenta un monito importante per le imprese: per ottenere la sospensione dell’escussione della garanzia MCC, non basta invocare genericamente il rischio di pregiudizio. Serve documentare in modo preciso e concreto la minaccia attuale e reale che tale escussione comporterebbe per la riuscita del piano di risanamento. (Fonte: IlSole24ore 03.06.2025)
📌 In sintesi:
- Le garanzie MCC non sono automaticamente un ostacolo alle trattative.
- Le misure cautelari non sono automatiche: serve una prova concreta del periculum.
- Le banche devono comunque partecipare in buona fede alle negoziazioni.
- Gli strumenti di composizione negoziata vanno usati con strategia, non solo come scudo difensivo.