Interdittiva antimafia e crediti di imposta: solo la definitività del provvedimento giudiziario legittima il recupero

13/06/2025

La Commissione tributaria regionale della Calabria ha stabilito un principio fondamentale in materia di interdittive antimafia e crediti di imposta: l’Erario può procedere al recupero delle agevolazioni fiscali solo quando il provvedimento interdittivo sia divenuto definitivo. Fino a quando la misura rimane sub iudice, non sussiste alcun titolo per il recupero delle somme.
La decisione, contenuta nella sentenza n. 2342/2/2024 della Cgt Calabria (presidente Sganga, relatore Coscarella), ha ribaltato il verdetto di primo grado, annullando due avvisi di recupero emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di credito di imposta per nuovi investimenti.

La vicenda ha origine dalla notifica, da parte della Prefettura, di un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di una società a responsabilità limitata. Tale provvedimento ha innescato il recupero, da parte della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, di un credito d’imposta percepito nel 2017, ritenuto “indebitamente compensato per effetto dell’avveramento della condizione risolutiva”.
La società, tuttavia, non è rimasta inerte. Ha impugnato l’interdittiva dinanzi al TAR, ottenendo la sospensione amministrativa del provvedimento. Parallelamente, la sezione sulle misure di prevenzione del tribunale ha ammesso la società all’istituto del controllo giudiziario ex articolo 34-bis del Decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia), consentendo la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Forte di questi due provvedimenti giurisdizionali favorevoli, la società ha impugnato entrambi gli avvisi di recupero dell’Agenzia delle Entrate. Un elemento centrale della controversia è emerso dalla natura del provvedimento prefettizio: non si trattava di una comunicazione che sottintendesse l’applicazione di una delle misure di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, bensì di una semplice informazione interdittiva antimafia, emessa ai sensi dell’articolo 84, comma 3, dello stesso Codice.

La Corte calabrese, accogliendo l’appello della società, ha chiarito che la definitività del provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria rappresenta l’unico presupposto legittimante la revoca del credito di imposta. I giudici di secondo grado hanno richiamato il precedente della Corte di Cassazione n. 49124/2022, ricordando come l’articolo 67, comma 4 del Codice antimafia presupponga esclusivamente l’esistenza di un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione per il riconoscimento del credito d’imposta.

La decisione ha portata generale e sistemica. I giudici hanno evidenziato che subordinare l’erogazione di contributi, l’ammissione a finanziamenti o il riconoscimento di crediti di imposta alla “regolarità antimafia” del soggetto richiedente – prevista dagli articoli 84, commi 3 e 4 e 85 del Decreto legislativo 159/2011 – introdurrebbe di fatto una preclusione aggiuntiva non prevista dalla legge.
Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza amministrativa più recente, che ha chiarito come l’ammissione al controllo giudiziario ex articolo 34-bis determini la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia, sia per il futuro che per il passato, indipendentemente dall’esito del giudizio amministrativo sull’interdittiva stessa.

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