L’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – procedure concorsuali

29/05/2025

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L’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai fini IVA, introducendo specifiche disposizioni per le procedure concorsuali e gli istituti assimilati. Questa norma, modificata dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021), consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’IVA in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a determinate procedure.

Le procedure considerate includono: A) le procedure concorsuali, come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria; B) gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; C) i piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), dello stesso regio decreto.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa dalla data di apertura della procedura. Per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati, invece, la nota può essere emessa dalla data del decreto di omologazione e dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

Un aspetto importante da notare è che, secondo il comma 5 dell’articolo 26, l’obbligo del debitore di registrare a debito l’IVA oggetto della nota di variazione non si applica nel caso di “procedure concorsuali”. Sebbene tale espressione non sia tecnicamente precisa, essa si riferisce cumulativamente a tutti gli istituti menzionati, inclusi gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati, che, ai fini dell’articolo 26, sono trattati analogamente alle procedure concorsuali.

Infine, il comma 10-bis stabilisce che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, mentre per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati, il momento rilevante è già individuato nella data del decreto di omologazione e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese.

In sintesi, l’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 riconosce al cedente o prestatore la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’IVA in caso di mancato pagamento da parte di debitori assoggettati a procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani attestati di risanamento.

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