Le Misure di Prevenzione Collaborativa dell’art. 94-bis del Codice Antimafia: Una Rivoluzione nel Sistema di Prevenzione Antimafia ( Consiglio di Stato sentenza n. 7279 del 2023)

16/06/2025

Un nuovo paradigma nella lotta alle infiltrazioni mafiose

L’articolo 94-bis del Codice Antimafia rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama delle misure di prevenzione, introducendo un sistema di misure amministrative di prevenzione collaborativa che si colloca strategicamente tra l’informazione antimafia liberatoria e quella interdittiva.
Come evidenziato dal TAR Lombardia-Milano, sentenza n. 1731 del 2024, questo istituto “ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato”.

Il concetto rivoluzionario di “agevolazione occasionale”

Il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’art. 94-bis è l’accertamento che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. La giurisprudenza ha chiarito che “l’occasionalità dell’agevolazione è riscontrabile quando i legami ed i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale”.
Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma: non più solo repressione, ma collaborazione e recupero delle imprese che si trovano in situazioni di compromissione non strutturale.

Un sistema articolato di misure graduate

Il sistema dell’art. 94-bis prevede misure graduate che includono:

  1. Misure organizzative: adozione di modelli ex D.Lgs. 231/2001
  2. Obblighi di comunicazione: trasparenza negli atti di gestione superiori a 5.000 euro
  3. Controlli finanziari: tracciabilità dei flussi economici e utilizzo di conti dedicati
  4. Nomina di esperti: supporto specialistico per l’attuazione delle misure

La giurisprudenza consolida i principi applicativi

La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato orientamenti consolidati. Il TAR Puglia-Bari , sentenza n. 874 del 2024, ha chiarito che “il sistema è informato al principio di gradualità, per cui l’informativa interdittiva deve essere riservata alle ipotesi di contaminazioni mafiose stabili e perduranti, mentre per le situazioni di agevolazione occasionale deve optarsi per le misure di prevenzione collaborativa”.
Inoltre, come precisato dal TAR Sicilia-Catania, sentenza breve n. 1749 del 2024, “la misura collaborativa risponde a criteri di proporzionalità, consentendo di graduare l’intervento preventivo in base all’intensità del pericolo di condizionamento riscontrato”.

Finalità e prospettive: verso un’economia più trasparente

Come evidenziato dal TAR Calabria-Reggio Calabria, “con la misura di prevenzione collaborativa si struttura un nuovo modello collaborativo con il mondo produttivo che modula l’afflittività della misura preventiva antimafia in relazione all’effettivo grado di compromissione dell’impresa rispetto al contesto criminale”.
L’art. 94-bis rappresenta quindi un importante strumento di prevenzione collaborativa che realizza un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dell’attività economica legale, favorendo percorsi di “self-cleaning” per le imprese che si trovano in situazioni di agevolazione meramente occasionale.

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