
Il credito IVA maturato dall’impresa prima della liquidazione giudiziale, come evidenziato dalla norma di comportamento n. 230 dell’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) del 29 maggio 2025, può essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure richiesto a rimborso. Questa posizione si fonda sulle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale IVA, secondo cui il credito IVA accumulato prima dell’apertura della procedura è utilizzabile per compensare l’imposta dovuta sulle operazioni successive, senza violare il principio di par condicio creditorum.
La dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura concorsuale è suddivisa in due moduli: il primo per le operazioni registrate prima della liquidazione e il secondo per quelle gestite dal liquidatore. È importante notare che eventuali debiti risultanti dal primo modulo non devono confluire nel saldo consolidato, mentre un credito d’imposta andrà sommato al saldo del secondo modulo per determinare il saldo complessivo.
L’AIDC afferma che la procedura concorsuale può utilizzare in compensazione il credito IVA maturato prima della liquidazione, se tale credito è riportato nella dichiarazione presentata dall’impresa. Sebbene il riferimento non sia del tutto chiaro, si intende comunque che la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla nomina del liquidatore, secondo l’art. 74-bis del DPR 633/72.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione ex art. 74-bis è equiparabile alla cessazione dell’attività ai fini del rimborso IVA, poiché la liquidazione giudiziale impedisce il recupero del credito tramite operazioni future. Pertanto, la liquidazione giudiziale è assimilabile alla cessazione dell’attività ai sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 633/72, che prevede il rimborso IVA alla cessazione dell’attività.
Tuttavia, è fondamentale notare che la posizione dell’AIDC non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate, la quale ribadisce che la dichiarazione prevista dall’art. 74-bis non permette la richiesta di rimborso del credito IVA emergente. Le scelte riguardanti il credito IVA devono essere effettuate tenendo conto delle istruzioni e della corretta compilazione dei modelli, considerando anche le variazioni del reddito da concordato.